Una recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce chiarisce quali sono i casi in cui è dovuta la provvigione all’agente immobiliare. Il diritto del mediatore sorge quando la conclusione dell’affare – la compravendita di una casa – è conseguenza di un’opera svolta dallo stesso, senza che sia necessario un suo intervento in tutte le fasi della trattativa.
La sentenza in questione riguardava il diritto di un agente immobiliare alla provvigione quando l’appartamento acquistato grazie alla sua attività era stato poi intestato a un soggetto diverso dall’acquirente (in questo caso il figlio).
La Corte ha ricordato che la provvigione è dovuta quando esiste un rapporto causale tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare. Questo anche se: l’acquisto della casa viene fatta a nome di un soggetto diverso da quello che ha trattato con il mediatore (perché si tratta di una scelta fatta dall’acquirente e non inficia il rapporto con il mediatore). Stessa cosa accade se le condizioni finali dell’accordo non sono identiche a quelle della trattativa.
Anche la Corte di Cassazione – nelle sentenze n 25851/2014 e n 4758 del 2012 – ha ricordato come il diritto del mediatore al compenso viene collegato all’opera da lui svolta nel favorire la conclusione dell’affare e non al fatto che l’accordo finale coincida in tutto e per tutto con quanto previso in fase di trattativa.
In conclusione non sono importanti le modalità formali con cui l’affare si realizza, ma il raggiungimento del risultato economico perseguito dalle parti.
da Idealista.it