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Deposito prezzo presso il notaio-nuova legge

Postato da Claudia Pizzi on 13/09/2017
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MOLTO IMPORTANTE: ai sensi della legge 27/12/13 n. 147 come integrata e modificata dalla legge 4/8/17 n. 124, E’ FACOLTA’ di chi acquista un immobile, o di chi lo vende, richiedere al notaio rogante di tenere in deposito la somma dovuta in sede di rogito notarile. Il saldo prezzo viene liberato solo dopo il completamento di tutte le formalità correlate e conseguenti alla vendita. Lo scopo è quello di fornire una maggiore tutela alle parti (ovviamente, in particolare all’acquirente), circa la sicurezza dell’affare. Il deposito presso il notaio della parte del prezzo dovuta all’atto, costituisce una cautela: si evita di scoprire, dopo avere interamente versato il saldo del prezzo, l’eventuale sopravvenienza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile compravenduto, intervenute nell’arco di tempo tra la stipula del rogito e la sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

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